| DEFINIZIONE Il
volontario è il cittadino che, adempiuti
i suoi doveri di stato (famiglia, professione etc..) e quelli civili pone se stesso
a gratuita disposizione della comunità. Egli impegna prioritariamente
sul suo territorio le sue capacità i mezzi che possiede, il suo tempo,
in risposta creativa ai bisogni emergenti. Ciò attraverso un impegno continuativo
di servizi, di coscientizzazione della comunità, di intervento politico,
attuato preferibilmente a livello di gruppo. VALORI
*GRATUITA';
senza secondi fini (non solo di lucro) *SPONTANEITA';
nasce da una libera scelta *CONDIVISIONE
non agisce solo per ma con le persone in difficoltà; sente la responsabilità
di dare una risposta; valorizza i rapporti personali, le relazioni umane. *ORGANIZZAZIONE
programmazione e vita di gruppo *SERVIZIO
risponde ai bisogni delle persone con creatività,, competenza e amore.
*CULTURA non produce solo servizi, ma
promuove una cultura della responsabilità e della solidarietà. LE
LEGGI In
Italia la prima legge quadro sul volontariato, la 266, è stata
promulgata il 7 settembre 1991. Essa faceva obbligo alle regioni di provvedere
entro un anno ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti
nella legge. La regione Veneto ha ottemperato
a quest'obbligo con la legge regionale n. 40 del 30 agosto 7993. La
regione Friuli Venezia Giulia con la legge n. 72 del 20 febbraio 1995
(terz'ultima). |